Dal 12 agosto 2026 il regolamento PPWR diventa applicabile in gran parte dei suoi articoli, e l’imballaggio entra a pieno titolo tra i prodotti regolati. Per chi si occupa di packaging, e non solo, cambiano le domande da farsi quando si sceglie un materiale, si disegna una fustella o si scrive “sostenibile” su una scatola.

In questo articolo trovi tutto quello che ti serve per sapere cosa conta da subito, cosa arriva più avanti, e cosa conviene sistemare ora.

Cos’è il PPWR (Regolamento UE 2025/40) e quando entra in vigore

PPWR sta per Packaging and Packaging Waste Regulation: in italiano, il Regolamento (UE) 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio. È in vigore dall’11 febbraio 2025 e molti suoi articoli diventano applicabili dal 12 agosto 2026 — ed è questo il dettaglio che conta davvero: è un regolamento, non una direttiva. Una direttiva è una traccia che ogni Stato interpreta a modo suo, con tempi e sfumature proprie; un regolamento è una legge unica che vale identica ovunque, dallo stesso giorno: dal 12 agosto 2026 la stessa regola vale, parola per parola, in tutti i ventisette Paesi UE.

Sostituisce una direttiva che aveva più di trent’anni (la 94/62/CE) con un impianto di 71 articoli e tredici allegati tecnici. E qui arriva la precisazione più importante di tutto l’articolo: il PPWR non è ancora una normativa completamente definita. Alcuni articoli sono già scritti e vincolanti dal 12 agosto 2026; molti altri obblighi — a partire dai criteri di riciclabilità e dall’etichettatura — dipendono da atti delegati ed esecutivi che la Commissione europea deve ancora pubblicare. In pratica: alcune scadenze puoi già segnarle in calendario, altre restano un quadro in via di definizione, e conviene distinguere le une dalle altre prima di correre a riprogettare tutto.

Perché il grosso degli obblighi non arriva tutto insieme. Dal 12 agosto 2026 partono, tra gli altri, documentazione tecnica, dichiarazione di conformità e restrizioni su alcune sostanze. L’etichetta armonizzata sui materiali è attesa per il 2028. Il tetto del 50% di spazio vuoto e le classi di riciclabilità — le due misure di cui si parla di più — arrivano invece solo dal 2030. Ed è qui che si annida l’equivoco più comune: c’è chi rimanda tutto al 2030, mentre la documentazione tecnica va preparata già ora.

Regolamento imballaggi PPWR: cosa cambia per chi lavora il cartoncino

La normativa PPWR non tratta tutti i materiali allo stesso modo, e per il cartoncino la partenza è favorevole. L’obiettivo di riciclo fissato per il 2030 è dell’85%, e in Italia siamo già stabilmente sopra il 90%. Anche l’obbligo di contenuto riciclato minimo, che pesa parecchio sulla plastica, per la carta semplicemente non esiste. Attenzione però: essere il materiale più semplice da riciclare non equivale a essere automaticamente conformi. Conta la scatola specifica che hai disegnato, non il cartoncino come categoria.

Le regole del PPWR

Le classi di riciclabilità del PPWR: cosa cambia dal 2030

Dal 1° gennaio 2030 ogni imballaggio verrà classificato in base alla riciclabilità: classe A dal 95% in su, B dall’80%, C dal 70%. Sotto il 70% l’imballaggio è considerato non riciclabile e non può più stare sul mercato. Dal 2038 passano solo A e B.

C’è però una precisazione decisiva: le classi dipenderanno da una metodologia europea e dai criteri di Design for recycling che verranno fissati con atti delegati, attesi ma non ancora pubblicati. Quello che è già chiaro è la direzione: premiare il monomateriale e penalizzare ciò che è difficile da separare. Una scatola in cartoncino stampato che finisce dritta nella filiera carta parte avvantaggiata; la stessa scatola con una finestra in film plastico o una plastificazione sarà un caso più complesso da gestire.

Il limite dello spazio vuoto negli imballaggi per e-commerce

Dal 1° gennaio 2030 entra in vigore anche il principio di riduzione al minimo: peso e volume dell’imballaggio ridotti al necessario per proteggerne il contenuto, non un millimetro di più. Fuori i doppi fondi, le pareti gonfiate, i vuoti tecnici che servono solo a far sembrare la scatola più piena.

Sempre dal 2030 (o 3 anni dopo l’entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione, se posteriore) il limite diventa un numero preciso per chi riempie imballaggi multipli, da trasporto o per l’e-commerce: lo spazio vuoto non potrà superare il 50% del volume totale. Un dettaglio che in pochi notano: il materiale di riempimento conta come spazio vuoto, non come contenuto. Se compensi un formato troppo grande con carta accartocciata, non hai risolto niente — hai solo spostato il problema. C’è un solo modo per rispettare davvero il limite: far combaciare la scatola con il prodotto, non il contrario. Formati su misura, meno varianti, così smetti di pagare peso volumetrico per il vuoto.

Cosa significa l’etichettatura armonizzata del PPWR

Dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo i relativi atti di esecuzione se arrivano più tardi, ogni imballaggio dovrà portare un’etichetta armonizzata europea sui materiali, con pittogrammi standard uguali in tutta l’Unione: niente più simboli diversi da un Paese all’altro. Le etichette nazionali sono destinate a uscire di scena. Il contenuto esatto dell’etichetta e i pittogrammi definitivi, però, saranno stabiliti dagli atti di esecuzione della Commissione, che al momento non sono ancora pubblicati.

Per chi disegna grafica è meno teoria e più millimetri: uno spazio in più da trovare su una fustella già piena di loghi, testi obbligatori e codici. Meglio prevederlo ora nelle nuove grafiche che rifarle una seconda volta quando i pittogrammi definitivi ed eventuali QR code saranno pubblicati.

PFAS e metalli pesanti: cosa non può più esserci nella scatola

Il PPWR (art. 5) introduce limiti quantitativi ai PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti: 25 ppb per singolo PFAS, 250 ppb per la somma dei PFAS, 50 ppm per il fluoro organico totale se misurato come parametro di screening. Le modalità armonizzate di verifica e dimostrazione della conformità sono però ancora in fase di definizione da parte della Commissione europea. Nel frattempo gli operatori fanno riferimento alle migliori metodologie analitiche disponibili, spesso basate sulla determinazione del fluoro organico totale (TOF/EOF) come screening, integrata dove necessario da analisi mirate dei singoli PFAS.

Resta anche il vecchio limite ereditato dalla direttiva precedente: piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente insieme non possono superare 100 mg/kg.

Il tema riguarda soprattutto chi usa cartoncino oleorepellente per alimenti grassi: pensa a confezioni per fritti o prodotti da forno unti. Se è il tuo caso, la verifica sui materiali va impostata con i fornitori per tempo, tenendo conto che il quadro metodologico è ancora in evoluzione. Il PPWR qui si affianca al Regolamento (CE) 1935/2004 sui materiali a contatto con gli alimenti: uno non sostituisce l’altro, valgono entrambi insieme.

Cos’è la dichiarazione di conformità PPWR

Tra i tanti obblighi del PPWR, questo è quello su cui conviene muoversi per primi: prima dell’immissione sul mercato ogni imballaggio deve essere accompagnato da documentazione tecnica e da una dichiarazione di conformità UE. L’Allegato VII elenca gli elementi che la documentazione deve contenere, ma non esiste un unico modello valido per tutti: il contenuto concreto varia in funzione del tipo di imballaggio, del materiale e della valutazione di conformità applicabile. Se avevi già una documentazione strutturata sotto la vecchia direttiva, è un buon punto di partenza, ma va comunque aggiornata: i criteri del regolamento sono diversi.

Dettaglio sul materiale

Chi deve rispondere del PPWR

Qui serve una premessa, perché è il punto su cui si fa più confusione. Il PPWR distingue più figure — tra cui il fabbricante dell’imballaggio, il produttore ai fini della responsabilità estesa (EPR) e gli altri operatori economici — e a ciascuna assegna obblighi diversi. Non sempre coincidono, e capire quale ruolo ricopri nella tua filiera è il primo passo per sapere cosa ti spetta davvero.

In termini generali: chi immette un imballaggio sul mercato UE ha delle responsabilità documentali, ma il modo in cui si distribuiscono tra chi fabbrica l’imballaggio, chi lo riempie e chi vi appone il proprio marchio dipende dal caso concreto — da come e da chi è fabbricato l’imballaggio, se è realizzato per conto terzi, se viene modificato, di chi è il marchio che riporta. Per questo, se acquisti packaging personalizzato, vale la pena chiarire con il fornitore, e se serve con un consulente, chi assume quali obblighi: non è un dettaglio che si può dare per scontato in un senso o nell’altro.

C’è poi la registrazione ai sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR), che resta un adempimento nazionale — in Italia il riferimento è CONAI, in Francia Citeo, in Germania i sistemi duali — e va gestita Paese per Paese, in ogni mercato in cui vendi.

Un consiglio pratico, valido in ogni caso: mappa cosa usi davvero. Materiali, grammature, componenti non cartacei, eventuali trattamenti barriera. Richiede più tempo di quanto sembri, ed è il passaggio che quasi tutti sottovalutano — oltre a essere la base su cui poi si costruisce qualunque valutazione di conformità.

Da dove iniziare: cinque punti concreti

Consigli utili sul PPWR

1. Le componenti non cartacee. Finestre in film, plastificazioni, nastri, rivestimenti barriera: ognuna va giustificata o tolta. Una struttura monomateriale in cartoncino è la posizione più semplice da difendere quando arrivano le classi di riciclabilità del 2030.

2. Il rapporto tra formato e prodotto. Misura sul prodotto reale, non sul formato che avevi già in magazzino. Un tracciato fustella su misura risolve lo spazio vuoto alla radice, dove un formato standard ti obbliga a riempirlo con qualcos’altro.

3. Quanti formati hai davvero bisogno di tenere. Ridurre la gamma semplifica la documentazione, ma solo se le misure restano corrette. Il numero giusto di formati si calcola sul prodotto.

4. Il materiale, e quanto sai dimostrarne. Grammatura, tipo di fibra e composizione sono dati che serviranno a documentare le scelte di progettazione. Se non hai ancora deciso quale cartoncino usare, parti dalle differenze tra i tipi di materiali.

5. Lo spazio per l’etichettatura che arriva. Nelle nuove grafiche lascia già il posto per i pittogrammi armonizzati e un eventuale QR code. Costa meno prevederlo ora che rifarle tra due anni.

Quanto puoi ancora scrivere “sostenibile” sulla scatola

Le regole sulle asserzioni ambientali non nascono tutte dal PPWR. Il regolamento disciplina alcuni aspetti degli imballaggi; altri, in particolare la lotta al greenwashing nella comunicazione al consumatore, rientrano nella direttiva Empowering Consumers e nella futura Green Claims Directive. Vale la pena tenerlo a mente: quando parliamo di cosa scrivere sulla scatola, entrano in gioco più norme insieme.

Per la parte che riguarda il PPWR, la logica è chiara: un’asserzione ambientale sull’imballaggio deve essere specifica (a cosa si riferisce: quella scatola, una sua parte, l’intera gamma) e supportata da documentazione, ed è vietato usare etichette o simboli che possano confondere il consumatore su sostenibilità o riciclabilità dove esistono già regole armonizzate.

Tradotto in pratica: un’affermazione generica e non dimostrata è un rischio, non un vantaggio. Regge invece un’affermazione precisa e verificabile — una certificazione riconosciuta, una struttura monomateriale, un peso ridotto rispetto a una versione precedente — accompagnata dai dati che la sostengono. Vale anche quando sei tu a comprare, non solo a vendere: se un fornitore ti propone un packaging “conforme al PPWR” senza altre precisazioni, chiedi rispetto a cosa, per quale scatola specifica, con quale documentazione. La conformità riguarda un imballaggio preciso e il suo uso, non un intero catalogo.

Il momento giusto per rivedere il tuo packaging

Se stai rivedendo un imballaggio in vista di queste scadenze, il momento in cui le decisioni costano meno è quello della progettazione. Con il configuratore online puoi confrontare formati e materiali e scaricare il tracciato fustella prima di impegnarti su una tiratura, oppure parlare con il nostro team se il progetto richiede una valutazione dedicata.

Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Il PPWR è una normativa in parte ancora in via di definizione, con diversi obblighi che dipendono da atti delegati ed esecutivi non ancora pubblicati: le informazioni qui riportate riflettono il quadro disponibile alla data di aggiornamento e potranno cambiare. Per il testo integrale e aggiornato si rimanda al Regolamento (UE) 2025/40 su EUR-Lex, alle linee guida della Commissione europea e alla pagina dedicata di CONAI.